Condizioni Generali
Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici e Scheda Tecnica
1) FONTI LEGISLATIVE ● La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni
2) AUTORIZZAZIONI ● L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3) DEFINIZIONI ● Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO ● “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalitàdi cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art.21.
5) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA ● L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica – una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: –estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore; estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/ i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6) PRENOTAZIONI ● La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7) PAGAMENTI ● La misura dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8) PREZZO ● Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento alla Scheda Tecnica relativa ad ogni singolo viaggio. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA ● Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) RECESSO DEL CONSUMATORE ● Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: a) aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; b) modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: a) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione; b) dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; c) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, 1° comma – il costo individuale di quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove diversamente specificato alla pagine di presentazione dei singoli prodotti del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, le penali indicate nella Scheda Tecnica.
11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA ● L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12) SOSTITUZIONI ● Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 del Cod. Tur.) e in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13) OBBLIGHI DEI CONSUMATORI ● Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA ● La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15) REGIME DI RESPONSABILITÀ ● L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod.Tur.
16) LIMITI DEL RISARCIMENTO ● I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17) OBBLIGO DI ASSISTENZA ● L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
18) RECLAMI E DENUNCE ● Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19) ASSICURAZIONE ● Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI ● Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista – a catalogo, sul proprio sito o in altre forme –modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta
21) FONDO DI GARANZIA ● Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 51 Cod. Tur.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/7/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM
Condizioni Generali di Contratto di Vendita di SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE ● I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO ● A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6, 1° comma; art. 7 2° comma ; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Approvate nel Ottobre 2011 da Assotravel, Astoi, Federviaggio e Fiavet.
– Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali) – Il trattamento dei dati personali – il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto – è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/03 contattando il Responsabile Trattamento Dati Personali – Travel to srl – via del Cicruito 241 – 65124 Pescara – Tel: 085 2018255 – commerciale@travelto.world
– Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa € 5.000); in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, fino a 1.000 DSP (circa € 1.200). I Vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ● Ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
SCHEDA TECNICA ● Ex Art. 05 – Parte integrante delle Condizioni generali di Partecipazione
– Organizzazione tecnica: Travel to srl – SCIA DEL 09/11/15 – REA PE 156487 – REGISTRO IMPRESE – PE N. T195388647 “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici – Associato FTO – Fondo copertura contro il rischio di insolvenza/fallimento FONDO VACANZE FELICI N.1328 – POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE – ALLIANZ NUM. 114099341
– I programmi descritti nel sito sono stati redatti in conformità alle disposizioni della L. R. n. 63 del 17/9/84.
– Le condizioni qui riportate si devono applicare a tutti i pacchetti e a tutte le iniziative di viaggio organizzate in proprio o per conto di terzi da Travel to srl
– La validità del programma e’ specificato in ogni singola proposta di viaggio.
– Il cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari Euro 0,75 per ogni USD.
I prezzi pubblicati potranno essere in tutti i casi modificati, nei termini e con le modalita’ previste dal Codice del Consumo e richiamati dalle Condizioni Generali di Contratto a seguito alle oscillazioni del tasso di cambio EUR/USD, di variazione dei costi di trasporto, costi di carburante, diritti e tasse (ex art. 8) ● I costi di trasporto, i costi di carburante, le tariffe aeree, i diritti e le tasse (quali quelle di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti) sono quelli vigenti alla data di inizio di ogni singola proposta di viaggio pubblicata. Eventuali variazioni di tali costi potranno essere applicate come revisione del prezzo del pacchetto di viaggio espresso nella conferma di prenotazione in misura pari a quanto richiesto dalle Compagnie Aeree.
– Regolamento (CE) n. 2111/2005 – Art. 11 informazione sull’identità del vettore aereo effettivo Il nome del/dei vettori che effettuera’/anno il/i volo/i e’ indicato negli operativi o nei programmi proposti e sara’/anno ripetuto/i nel foglio di conferma prenotazione e/o nella documentazione di viaggio; eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento CE 2111/2005.
– Al consumatore potra’ essere richiesto di corrispondere un acconto sulla base della richiesta del vettore o dell’albergatore. L’importo sara’ comunicato dal booking all’agenzia di intermediazione al momento della prenotazione stessa.
– Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto comporta l’addebito al consumatore di Eur 25 per persona oltre al pagamento all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla variazione. In caso di cancellazione, in assenza di penalita’ verra’ trattenuto l’importo di Eur 35 a persona per spese organizzative, oltre alla quota gestione pratica.
– La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 10, paragrafo a), delle Condizioni Generali di Contratto a fianco riportate. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza e, qualora la stessa comporti conseguentemente il recesso dal Contratto da parte del Consumatore, saranno applicate le stesse condizioni di recesso, come indicato di seguito.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, 1° comma – il costo individuale di quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove diversamente specificato nelle singole proposte di viaggio e/o in fase di conferma dei servizi, le penali qui di seguito indicate, a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (giorni lavorativi, incluso quello del recesso) in cui viene data la comunicazione dell’annullamento:
a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 giorni prima della partenza;
b) 25% della quota di partecipazione da 44 a 21 giorni prima della partenza;
c) 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni prima della partenza;
d) 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni prima della partenza;
e) dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto.
Nota bene: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio e a quanti dovesse interrompere il viaggio o soggiorno gia’ intrapreso. Nel caso invece di gruppi precostituiti o di iniziative di viaggio realizzate ad hoc, tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto; in caso contrario si applicheranno le condizioni contrattuali richieste dai vari fornitori di servizi. Eventuali penali applicate dai vettori che dovessero superare le percentuali sopra riportate saranno addebitate. Chi usufruisce di pacchetti con quote scontate “Prenota Prima”, con l’obbligo di una quota di acconto ben definita per ogni programma, oltre alla quota d’iscrizione non ha diritto al rimborso della quota di acconto versato. In questo caso, solo ed esclusivamente per i voli charter Travel to srl. e’ comunque ammesso il cambio nome senza nessun supplemento.
Copertura assicurativa viaggio per il cliente ● I diritti di prenotazione includono una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti sia da cure mediche per infortuni e malattie, da furto e/o danneggiamento del bagaglio, da rimpatrio per rientro anticipato in caso di gravi incidenti o malattie proprie o dei congiunti stretti All’acquisto di un pacchetto turistico al Cliente è consigliato l’accensione di una polizza assicurativa di viaggio a copertura delle penali di annullamento del pacchetto previste a carico del Consumatore dall’art. 10 delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici.
Escursioni e servizi facoltativi acquistati nella località di destinazione ● Le escursioni e più in generale i servizi acquistati direttamente in loco dal cliente, nella località di destinazione del viaggio e non compresi nel pacchetto Turistico, sono da considerarsi, agli effetti della responsabilità di Travel to srl., esclusi dal contratto di viaggio. L’eventuale descrizione in catalogo e/o proposta di viaggio di tali servizi ha scopo meramente indicativo.
Quota Gestione pratica: Tale quota aggiuntiva, richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto turistico, va a coprire il costo della copertura assicurativa e le spese della gestione dinamica della pratica stessa (corrispondenza varia, telefono, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, gestione amministrativa etc). L’importo della Quota Gestione Pratica e’ riportato su ogni singolo programma/proposta di viaggio.
Redazione = Staff Travel to srl
Materiale grafico/fotografico = Archivio Travel to srl
1) FONTI LEGISLATIVE ● La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) –
2) AUTORIZZAZIONI ● L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
3) DEFINIZIONI ● Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO ● “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalitàdi cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art.21.
5) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA –
6) PRENOTAZIONI ● La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7) PAGAMENTI ● La misura dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8) PREZZO ● Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento alla Scheda Tecnica relativa ad ogni singolo viaggio. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA ● Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 8. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) RECESSO DEL CONSUMATORE ● Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: a) aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; b) modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: a) ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione; b) dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; c) alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebitati –
11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA ● L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12) SOSTITUZIONI ● Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 del Cod. Tur.) e in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13) OBBLIGHI DEI CONSUMATORI ● Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale –
14) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA ● La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15) REGIME DI RESPONSABILITÀ ● L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod.Tur.
16) LIMITI DEL RISARCIMENTO ● I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17) OBBLIGO DI ASSISTENZA ● L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
18) RECLAMI E DENUNCE ● Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza –
19) ASSICURAZIONE ● Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI ● Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista –
21) FONDO DI GARANZIA ● Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 51 Cod. Tur.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/7/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM
Condizioni Generali di Contratto di Vendita di SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE ● I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO ● A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6, 1° comma; art. 7 2° comma ; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Approvate nel Ottobre 2011 da Assotravel, Astoi, Federviaggio e Fiavet.
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COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ● Ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006: la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
SCHEDA TECNICA ● Ex Art. 05 –
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I prezzi pubblicati potranno essere in tutti i casi modificati, nei termini e con le modalita’ previste dal Codice del Consumo e richiamati dalle Condizioni Generali di Contratto a seguito alle oscillazioni del tasso di cambio EUR/USD, di variazione dei costi di trasporto, costi di carburante, diritti e tasse (ex art. 8) ● I costi di trasporto, i costi di carburante, le tariffe aeree, i diritti e le tasse (quali quelle di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti) sono quelli vigenti alla data di inizio di ogni singola proposta di viaggio pubblicata. Eventuali variazioni di tali costi potranno essere applicate come revisione del prezzo del pacchetto di viaggio espresso nella conferma di prenotazione in misura pari a quanto richiesto dalle Compagnie Aeree.
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Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, 1° comma –
a) 10% della quota di partecipazione fino a 45 giorni prima della partenza;
b) 25% della quota di partecipazione da 44 a 21 giorni prima della partenza;
c) 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni prima della partenza;
d) 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni prima della partenza;
e) dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto.
Nota bene: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio e a quanti dovesse interrompere il viaggio o soggiorno gia’ intrapreso. Nel caso invece di gruppi precostituiti o di iniziative di viaggio realizzate ad hoc, tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto; in caso contrario si applicheranno le condizioni contrattuali richieste dai vari fornitori di servizi. Eventuali penali applicate dai vettori che dovessero superare le percentuali sopra riportate saranno addebitate. Chi usufruisce di pacchetti con quote scontate “Prenota Prima”, con l’obbligo di una quota di acconto ben definita per ogni programma, oltre alla quota d’iscrizione non ha diritto al rimborso della quota di acconto versato. In questo caso, solo ed esclusivamente per i voli charter Travel to srl. e’ comunque ammesso il cambio nome senza nessun supplemento.
Copertura assicurativa viaggio per il cliente ● I diritti di prenotazione includono una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti sia da cure mediche per infortuni e malattie, da furto e/o danneggiamento del bagaglio, da rimpatrio per rientro anticipato in caso di gravi incidenti o malattie proprie o dei congiunti stretti All’acquisto di un pacchetto turistico al Cliente è consigliato l’accensione di una polizza assicurativa di viaggio a copertura delle penali di annullamento del pacchetto previste a carico del Consumatore dall’art. 10 delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti turistici.
Escursioni e servizi facoltativi acquistati nella località di destinazione ● Le escursioni e più in generale i servizi acquistati direttamente in loco dal cliente, nella località di destinazione del viaggio e non compresi nel pacchetto Turistico, sono da considerarsi, agli effetti della responsabilità di Travel to srl., esclusi dal contratto di viaggio. L’eventuale descrizione in catalogo e/o proposta di viaggio di tali servizi ha scopo meramente indicativo.
Quota Gestione pratica: Tale quota aggiuntiva, richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto turistico, va a coprire il costo della copertura assicurativa e le spese della gestione dinamica della pratica stessa (corrispondenza varia, telefono, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, gestione amministrativa etc). L’importo della Quota Gestione Pratica e’ riportato su ogni singolo programma/proposta di viaggio.
Redazione = Staff Travel to srl
Materiale grafico/fotografico = Archivio Travel to srl